Cos’e’ la negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita e’ stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2014. Questa consente a chi debba separarsi o divorziare consensualmente (o modificarne le condizioni) di intraprendere un percorso più rapido rispetto ai tempi del Tribunale. Questa procedura puo’ essere utilizzata anche in presenza di figli minori.
Le parti si rivolgono a due avvocati anziché comparire davanti al Giudice.
La procedura inizia con la sottoscrizione di un invito alla negoziazione, che contiene l’oggetto della lite e il termine per la risposta. Trascorsa la data menzionata, senza ottenere una risposta, si intende che l’altra parte non abbia accettato di aderire alla negoziazione. La convenzione e’ redatta a pena di nullità in forma scritta e sottoscritta dalle parti con autentica degli avvocati. In questo modo le parti si impegnano a collaborare per trovare un accordo, fissando un termine non inferiore a 30 giorni né superiore a 3 mesi.
L’accordo riassumerà le condizioni pattuite nel dettaglio. Questo viene trasmesso entro 10 giorni dalla sottoscrizione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Quest’ultimo deve apporre il nullaosta oppure l’autorizzazione se si è in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci.
Una volta che la Procura rilascia il nullaosta o l’autorizzazione, uno degli avvocati deve trasmettere via pec una copia autentica dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il matrimonio. Questo deve avvenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della Procura. In tal modo l’atto di matrimonio avra’ a margine anche l’accordo appena stipulato tra le parti.
L’accordo sottoscritto dalle parti e autorizzato dal Procuratore della Repubblica, in ipotesi di inadempimento, costituisce un titolo per ottenere esecuzione di quanto pattuito.