Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione (sent. 12196/17 e 18287/18) ha fornito chiarimenti certi sulla differenza tra l’assegno di mantenimento da concedersi in sede di separazione e quello di divorzio.
Prima di tutto va evidenziata la differenza terminologica; se la coppia è solo separata il contributo viene denominato “ assegno di mantenimento”; se i coniugi hanno già divorziato si parla di “assegno divorzile”, che sostituisce quello di mantenimento.
Quando la coppia si separa il vincolo matrimoniale permane e l’assegno ha funzione di sostenere l’ex coniuge come se questi vivesse ancora con l’altro. Quindi serve a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante la convivenza.
L’assegno di mantenimento ha quindi lo scopo di assicurare “redditi adeguati” al coniuge che versa in posizione economica più svantaggiata
Quando invece interviene il divorzio, vengono meno tutti i vincoli coniugali, ivi compreso l’obbligo di garantire lo stesso tenore di vita. Rimane però la funzione assistenziale dell’assegno, che deve consentire al coniuge privo di autosufficienza economica, di mantenersi.
La Corte di Cassazione ha anche specificato che è necessario, per determinare il corrispettivo mensile, valorizzare il ruolo avuto dalla moglie in famiglia. Bisogna cioè verificare se la donna ha rinunciato alla carriera per consentire al marito di concentrarsi sul proprio lavoro; situazione che gli ha consentito di migliorare la sua posizione economica e ottenere incrementi di stipendio.