INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA INPS ANCHE SENZA FALLIMENTO DEL DATORE

Il contenzioso tra un dipendente di un’azienda e l’INPS volto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto e le ultime retribuzioni da parte dell’ex datore di lavoro giunge fino alla Corte di Cassazione.
Quest’ultima, preso atto che la Corte d’Appello aveva respinto la richiesta del dipendente in quanto i crediti retributivi non erano di tale entità da condurre alla dichiarazione del fallimento del datore di lavoro e pertanto non vi erano le condizioni per l’intervento del Fondo, ha assunto una più chiara interpretazione della normativa.
Così con ordinanza 21734 del mese di giugno 2018 la Suprema Corte ha specificato che presupposto per l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS è una preliminare a verifica del Tribunale fallimentare; quest’ultimo deve accertare che l’impresa, pur astrattamente fallibile, non sia materialmente assoggettabile a fallimento per mancanza dell’elemento oggettivo (entità del credito azionato inferiore a 30.000 euro).
Unitamente a tale verifica ulteriore condizione per l’intervento dell’ente pensionistico è l’insufficienza patrimoniale del datore e l’infruttuosità dell’esecuzione forzata.

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