La donazione è un contratto con cui una persona, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra, disponendo di un proprio diritto o assumendosi un’obbligazione. Per la sua validità è necessaria la forma scritta dell’atto pubblico, predisposto da un notaio, alla presenza di due testimoni.
Non possono donare i minorenni, l’interdetto, l’inabilitato e l’incapace naturale. Le persone giuridiche possono fare donazione se ciò è espressamente previsto dal loro statuto o dall’atto costitutivo. Perché si producano gli effetti della donazione è necessario che il donatario l’accetti tramite atto pubblico; in merito si rileva che il soggetto che riceve la donazione debba avere la capacità giuridica (= capacità di essere titolare di diritti e obblighi). La normativa prevede comunque che possa essere fatta una donazione a favore del figlio di una determinata persona vivente al momento della donazione, malgrado non ancora concepito. Spesso vengono fatte donazioni di beni immobili con riserva di usufrutto in capo al donante; egli quindi manterrà l’utilizzo del bene (potrà viverci o porre in locazione) sino alla propria morte, sostenendo però le spese ordinarie.
La donazione è revocabile in due casi: per ingratitudine del donatario: cioè quando questi abbia commesso atti gravi nei confronti del donante; per sopravvenienza di figli del donante. Peraltro essa può essere sottoposta a impugnazione da parte degli eredi legittimi, essendo considerata un anticipo sulla successione. Difatti se un familiare (i c.d. legittimari = figli e nipoti, genitori e nonni e il coniuge) al momento della morte del donante ritiene di essere stato danneggiato relativamente alla propria quota di legittima a causa della donazione effettuata in vita dal defunto, può agire in giudizio tramite l’azione di riduzione o l’azione di restituzione.
Con la prima il Tribunale, accertata la lesione della quota di legittima, stabilisce che i beni conferiti dal defunto debbano essere restituiti ai legittimari per la quota eccedente. Se però, ottenuta una sentenza vittoriosa, il patrimonio del donatario risulta incapiente, la parte lesa può chiedere la restituzione del bene. Se nel frattempo il bene è stato venduto dal donatore a terzi, anche questi possono essere obbligati a restituire l’immobile, così come la banca che ha erogato il mutuo.
Tali azioni giudiziarie possono essere proposte fino a 20 anni dopo la donazione oppure fino a 10 anni dopo la morte del donante. Va anche chiarito che i legittimari non possono rinunciare al proprio diritto di agire in giudizio fino a quando il donante è ancora in vita, neppure se dichiarano espressamente di accettare la donazione. Solo dopo la morte di questi potranno esprimere il loro assenso alla donazione precedentemente effettuata dal defunto.
Va da sé quindi che una donazione potrà essere soggetta a due pericoli: la revocatoria o l’azione giudiziaria di restituzione.
Per potere tutelare un acquisto di un immobile proveniente da donazione è possibile stipulare polizze di assicurazione che proteggono l’acquirente del bene donato (o la banca che ha erogato il mutuo) nonché il beneficiario della donazione. Con esse viene coperto il danno economico, che si avrebbe in caso di revoca o di azione di restituzione.