L’ESTINZIONE AUTOMATICA DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO

La Corte di Cassazione recentemente (ordinanza n. 28995 del 17/12/2020) è stata chiamata a rispondere ad un problema spesso evidenziatosi nei periodi successivi alla pronuncia dello scioglimento del vincolo matrimoniale: accertare e stabilire se l’instaurazione di una nuova famiglia da parte del soggetto beneficiario dell’assegno di divorzio faccia venire meno automaticamente il diritto al predetto assegno oppure accertare se si può determinare la continuità, dando valore al contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge.

Proprio sul tale tematica dovranno esprimersi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione viste numerose sentenza tra di loto contraddittorie.

La questione sollevata è di estrema rilevanza dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha espresso giudizi non sempre condivisi dato che, allo stesso modo di quanto accadde con la celebrazione di nuove nozze, ritiene che ciò comporti l’automatica estinzione del diritto all’assegno di divorzio senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’organo giudicante, una volta accertata la costituzione di una nuova famiglia di fatto.

Il caso

Il caso oggetto di valutazione giuridica riguardava una sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ritenendo la semplice convivenza di fatto con altra persona fattore determinante per provocare l’immediata decadenza dell’assegno divorzile, aveva respinto la domanda dell’ex moglie, finalizzata al riconoscimento dell’assegno, in quanto la medesima aveva oramai instaurato una stabile convivenza con un uomo, da cui aveva avuto una figlia.

La donna, durante i nove anni di matrimonio, aveva rinunciato alla propria attività professionale per dedicarsi alla cura dei figli; al contrario il marito aveva potuto realizzarsi in campo lavorativo.

divorzio

Non essendo più in età per poter trovare lavoro, la signora aveva vissuto con i figli solo grazie all’assegno divorzile, mentre l’attuale compagno percepiva un reddito mensile di circa 1.000 euro.

Le Sezioni Unite sono, dunque, chiamate a chiarire se effettivamente la convivenza more uxorio possa determinare in maniera automatica l’estinzione del diritto all’assegno divorzile o se al contrario il Giudice debba ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, un assegno divorzile, con una modulazione  da individuare nel contesto sociale di riferimento dei soggetti parti in causa.

Ovviamente pacifico è da considerare invece l’estinzione del diritto all’assegno nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario contragga nuove nozze.

 

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