I RAPPORTI TRA SOVRAINDEBITAMENTO E COVID

L’emergenza sanitaria collegata al Covid-19 sta avendo e sicuramente avrà nel tempo ripercussioni sull’economia nazionale.

Molte persone e molte società in questi ultimi mesi hanno visto gradualmente peggiorare la propria situazione economica-finanziaria, arrivando al punto da non poter adempiere alle obbligazioni assunte.

Il primo riferimento normativo da tenere a mente è la L. 03/2021 (c.d. ”salva suicidi”) che offre tre strumenti per comporre i casi di sovraindebitamento:

1) Il piano del consumatore per il privato

2) L’accordo con i creditori per le imprese

3) La liquidazione (figura applicabile ad entrambi)

Queste procedure possono essere richieste da lavoratori, da professionisti, piccoli imprenditori, commercianti e in via generale da chi non può essere assoggettato alle procedure fallimentari.

Ciò per permettere a queste categorie di soggetti di rientrare nel sistema economico in maniera virtuosa.

La pandemia da coronavirus ha avuto un impatto deflagrante anche in relazione alle procedure per il sovraindebitamento.

E tutti i Tribunale di Italia hanno dovuto prendere atto di tale situazione ed esprimersi nel merito.

Il Tribunale di Napoli (decreto 03/04/2020), ad esempio, ha accolto l’istanza di un consumatore che, dopo il parere favorevole al piano di ricomposizione del debito da parte dell’organismo di composizione della crisi, aveva chiesto il differimento del pagamento delle rate dato che lo stesso consumatore era stato posto in cassa integrazione.

Sempre il Tribunale di Napoli (sezione fallimentare) nell’aprile 2020 ha deciso che il debitore, nei cui confronti era già intervenuta l’omologazione al piano di ristrutturazione del debito, può rivedere le modalità e le tempistiche quando si verifica una causa non imputabile al debitore (nella fattispecie il Covid 19).

In considerazione dei sopraindicati esempi si può legittimamente ritenere che l’emergenza epidemiologica connessa al Covid -19 può essere considerata causa sopravvenuta di impossibilità delle prestazioni assunte.

I vantaggi dall’utilizzo degli organismi di composizione della crisi si rinvengono nella concentrazione in un’unica procedura di tutte le controversie della propria situazione di crisi e dalla possibilità per il debitore di rientrare nel circuito economico.

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