La persona che non gode di disponibilità economica, per poter essere rappresentata in un giudizio (civile o penale), sia per agire sia per difendersi, può chiedere la nomina di un avvocato. Di conseguenza puo’ avvalersi della sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato il soggetto richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile che annualmente lo Stato quantifica. Per l’anno in corso tale soglia è stata stabilita in euro 11.746,68.
Se la persona interessata convive o è sposata civilmente, il reddito da prendere in considerazione è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente la famiglia (marito/moglie e figli conviventi), compreso la parte che ne fa richiesta.
Vi sono però alcune eccezioni. Ad esempio si tiene conto solo del reddito personale quando oggetto della causa sono i diritti della personalità o i processi in cui gli interessi del soggetto richiedente sono in conflitto con quelli delle altre persone che compongono il nucleo familiare (ad esempio separazione dei coniugi).
Tra i soggetti che possono richiedere il gratuito patrocinio si ricordano i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul suolo italiano al momento del sorgere del fatto, gli apolidi, gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro.
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente nel giudizio, non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione della sentenza a lui sfavorevole.
Vi è poi da precisare che dall’ammissione al gratuito patrocinio non ne consegue che siano a carico dello Stato le spese che la persona sia condannata a pagare all’altra parte vittoriosa, dal momento che gli onorari e le spese sono unicamente quelli dovuti al proprio difensore, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare in virtù delle sue precarie condizioni economiche.
Come funziona
Il beneficio del gratuito patrocinio è escluso nelle cause per cessione di crediti. Per i soggetti che risultino già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione di stampo mafioso), 291- quater del testo unico di cui D.P.R: 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando).
Per ottenere il gratuito patrocinio è necessario compilare i moduli reperibili presso le segreterie dei vari Consigli dell’ordine degli avvocati, unitamente alla documentazione richiesta. Una volta presentata la domanda, il Consiglio dell’Ordine valuta la fondatezza della pretesa nonché l’ammissibilità delle condizioni richieste ex legge; successivamente emette l’accoglimento della domanda, la sua non ammissibilità o l’eventuale rigetto. Copia del provvedimento viene trasmetto anche al Giudice della causa e all’Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.
In conclusione
Se il Consiglio dell’Ordine respinge la domanda o la dichiara inammissibile, la persona interessata può proporla al Magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
In ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati esiste un albo speciale in cui sono inseriti i nominativi di tutti gli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato. La persona interessata, pertanto, può scegliere il proprio legale fra quelli indicati nell’albo.
L’avvocato Michela Arosio è regolarmente iscritta all’Albo per le cause con gratuito patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Monza.
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