I CONVIVENTI DI FATTO

La convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o eterosessuali può essere attestata da un’autocertificazione, redatta in carta libera e presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo anagrafico.
Ciò crea un nucleo familiare che, seppur diverso da quello matrimoniale, è meritevole di tutela. Da essa nascono numerosi diritti e doveri: il diritto di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto; la facoltà di designare il convivente quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno; in caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni; nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto; in caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

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