La sentenza della commissione regionale di Milano trae spunto da un ricorso proposto avverso un avviso di intimazione di pagamento in merito a molteplici cartelle esattoriali ed altrettanti avvisi di accertamento afferenti diversi debiti tributari, ratei INAIL, sanzioni civili, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, il tutto per annualità diverse.
Veniva contestato l’operato dell’ufficio eccependo la mancata ricezione di notifiche di atti presupposti all’intimazione opposta e l’inesistenza della notifica dell’intimazione stessa, in quando avvenuta via pec in violazione di quanto disposto dall’articolo 256DPR 602/73,
Inoltre veniva eccepita la carenza di sottoscrizione dell’atto prodromico delle cartelle, se non a condizione che l’ufficio dimostri la legittimità della sostituzione o la presenza della delega di firma.
I giudici accoglievano l’appello dichiarando l’inesistenza delle cartelle di pagamento con annullamento degli avvisi di intimazione per vizi di notifica.
Da ciò è disceso l’annullamento dei tributi richiesti in tali cartelle per un importo complessivo di circa 1.300.000 euro.