Il Tribunale di Venezia, con un’ordinanza del 28 luglio 2020, ha preso nettamente posizione in merito al mancato pagamento dei canoni durante i mesi in cui il conduttore era stato costretto a chiudere la propria attività nel lockdown imposto dal Governo.
Il Giudice ha posto l’accento sul fatto che il blocco dell’attività era dovuto a un provvedimento normativo, precisando che l’impossibilità di utilizzare il locale affittato non era stata totale. Difatti il conduttore aveva comunque continuato a mantenere la detenzione dell’immobile, utilizzandolo come deposito per merci e arredi.
Lo stesso Giudice ha però chiarito che l’inadempimento circa la prestazione di pagare il canone non era dovuto alla volontà del conduttore, bensì alla normativa restrittiva e di contenimento derivante dall’emergenza sanitaria.
Premesso ciò, ha rigettato la domanda del proprietario di convalida di sfratto nonostante l’art. 1464 c.c. In questo articolo si evince che nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità parziale della prestazione, l’altra parte ha diritto a una riduzione della prestazione. Infatti il Giudice ha deciso che il procedimento giudiziario sarebbe dovuto proseguire per la modifica del canone dovuto.
Dunque, e’ proprio questo l’aspetto più interessante: il nuovo corrispettivo dovrà essere applicato anche per il periodo successivo al lockdown. La pandemia ha modificato il rapporto originario tra le prestazioni delle due parti, imponendo quindi ai medesimi di rinegoziare le pattuizioni originarie. Se però non dovessero trovare un accordo in tal senso potranno sempre rivolgersi al Tribunale affinchè quest’ultimo determini la riduzione.