
Un Giudice donna del Tribunale di Treviso, in una procedura per divorzio, ha disconosciuto il diritto dell’ex moglie a continuare a ottenere l’assegno di mantenimento riconosciutole invece in fase di separazione.
La giovane donna, laureata e in buona salute, ha dichiarato che nel corso dell’unione matrimoniale aveva anche lasciato un lavoro in quanto non la soddisfaceva e che poi non era più riuscita a trovare altra occupazione a causa anche del suo italiano stentato ( la moglie è sudamericana).
Il Tribunale ha però verificato che malgrado le condizioni economiche delle parti fossero differenti la moglie “non aveva contributo alla formazione e all’aumento del patrimonio di famiglia”.
L’organo giudicante ha anche valutato che nei cinque anni trascorsi dalla separazione la signora di certo avrà meglio imparato la lingua italiana e che quindi ha tutti i requisiti per poter rinvenire un’occupazione: giovane età, laurea e conoscenza di due lingua (la propria e quella italiana)
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