
La canna fumaria può appartenere in proprietà esclusiva al singolo condomino, se destinata solo al servizio del suo immobile, oppure a più condomini, se utilizzata dalle rispettive unità immobiliari presenti sulla verticale del palazzo.
La legge non prevede il rispetto di una distanza precisa tra la canna fumaria e la finestra del vicino. La Corte di Cassazione pertanto ha disposto che sia opportuno verificare i regolamenti locali oppure mantenere una distanza utile a tutelare i fondi vicini da danni alla solidità, salute e sicurezza.
La spesa per la pulizia viene generalmente divisa per metà in misura inversamente proporzionale all’altezza di ciascun piano da terra (quindi paga meno chi abita più in alto) e l’altra metà in base ai millesimi di proprietà.
La spesa per l’installazione della caldaia comune deve essere ripartita in ragione dei millesimi fra i soli condomini che utilizzano l’impianto.
Il condomino può appoggiare la propria canna fumaria al muro comune purchè l’intervento non alteri la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.
Se una canna fumaria comune a più condomini sia divenuta inservibile, ciascuno di essi può pretendere che venga ripristinata a spese di tutti quelli che la usano.