L’art.1138 del cod.civ. stabilisce i regolamenti condominiali non possono vietare di tenere con sè animali domestici.
Secondo la Cassazione sussiste un diritto soggettivo a poter detenere animali di compagnia Tale diritto incontra dei limiti, tenuto conto che in Condominio si condividono spazi e luoghi comuni.
È necessario:
-tenere pulita l’area ove l’animale passeggia
-tenerlo al guinzaglio o dotarlo di museruola
-non lasciarlo libero senza le dovute cautele
-non creare danno alla quiete degli altri Condomini nè all’igiene delle parti comuni.
Si potrebbe infatti incorrere nel reato di “disturbo del risposo della persona”art.659cod.pen.
-in caso di rumori fastidiosi e odori sgradevoli si può chiedere al Giudice-tramite ricorso d’urgenza ai sensi dell’art.700cpc –l’allontanamento dell’animale stesso
-non lasciare l’animale a lungo da solo nell’abitazione o sul terrazzo;in difetto si potrebbe cadere nel reato di “omessa custodia” art.672cod.pen.
È previsto che Il regolamento condominiale possa limitare: • il diritto a detenere animali in casa per ragioni igienico-sanitarie • l’accesso degli animali in zone comuni ben definite, purché ciò non violi il diritto riconosciuto dalla legge.